Art. 1.

      1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di seguito denominata «legge n. 354 del 1975», è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-ter. Ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI ai detenuti ed internati per delitti dolosi, sono adeguatamente valutate le comunicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza dirette a segnalare la sussistenza di oggettivi elementi di pericolo per coloro che furono vittime di tali reati».